Sindaco
La carica del Sindaco è ricoperta dal signor Bertazzoli Dott. Giorgio, eletto il 26 maggio 2014 e riconfermato nell'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale tenutasi in questo Comune il 26 Maggio 2019. Il Sindaco riceve i cittadini nel Municipio di Sarnico previo appuntamento. Per avere un incontro è preferibile fissare un appuntamento telefonando alla Segreteria del Sindaco al seguente numero:
ll Sindaco è il Legale rappresentante dell’Ente ed a capo del governo del Comune. Il Sindaco secondo l'art. 36 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) è uno degli organi di governo del Comune, assieme alla giunta comunale e al consiglio comunale. Secondo l'art. 46 del D. Lgs. n. 267/2000 il Sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco, e può in ogni momento revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio. Secondo l'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000 il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune; rappresenta l'ente; convoca e presiede la giunta, nonché il consiglio comunale quando non è previsto il presidente del consiglio; sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti; sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune; esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e, in particolare, adotta le ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale; nomina i responsabili degli uffici e dei servizi; attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna; provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni. Il Sindaco è autorità sanitaria locale. In questa veste, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, può anche emanare ordinanze contingibili ed urgenti, con efficacia estesa al territorio comunale, in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica. Il Sindaco, oltre che organo del comune è, al contempo, organo locale dello Stato; quando agisce in tale veste, si dice che agisce quale Ufficiale del Governo. Le funzioni del sindaco quale ufficiale del Governo sono disciplinate dall'art. 54 del D. Lgs n. 267/2000. Secondo tale articolo il sindaco, nel rispetto degli atti di indirizzo emanati dal Ministro dell'interno, sovraintende:
Inoltre, il sindaco quale ufficiale del Governo adotta, con atto motivato e previa comunicazione al Prefetto, provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. Se l'ordinanza è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi. Con tali provvedimenti, in casi di emergenza connessi con il traffico o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza o per motivi di sicurezza urbana, il Sindaco può anche modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio. Il Sindaco segnala alle competenti autorità, giudiziaria o di pubblica sicurezza, la condizione irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad uno stato membro dell'Unione europea, per la eventuale adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato. Secondo l'art. 1 del R.D. n. 773/1931 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) il Sindaco è Autorità locale di pubblica sicurezza. Secondo l'art. 15 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il Sindaco è autorità comunale di protezione civile: al verificarsi dell'emergenza nel territorio comunale, assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al prefetto e al presidente della giunta regionale. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, chiede l'intervento di altre forze e strutture al Prefetto.
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