Autenticazione di firma e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà
DOCUMENTI CHE NON POSSONO ESSERE AUTENTICATI
DOCUMENTI CHE POSSONO ESSERE AUTENTICATI
Secondo la legislazione generale, l’autentica della sottoscrizione è di competenza dei notai (art. 72 Legge 16 febbraio 1913 n. 89). Le autentiche ad opera di soggetti diversi devono essere quindi intese come una deroga a questo principio generale, pertanto, non possono essere applicate a tutti i casi, bensì limitatamente a tipologie definite.
COSTI L' autentica è soggetta all'imposta di bollo pari ad € 16,00 a meno che non sia prevista l'esenzione da una norma di legge, che deve essere espressamente dichiarata all'atto della sottoscrizione. MODALITA’ Il richiedente deve presentarsi agli sportelli con la dichiarazione debitamente compilata e con un documento di identità o riconoscimento valido. In caso di impossibilità a sottoscrivere la dichiarazione, è sufficiente confermare verbalmente la dichiarazione al pubblico ufficiale, il quale attesterà che gli è stata resa da persona temporaneamente impedita alla sottoscrizione. | ||
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