Separazione, divorzio ed annullamento del matrimonio

LTribunali o le Corti d’appello e dei Cassazione pronunciano i provvedimenti di omologa di separazione consensuale, personale e di divorzio (scioglimento del matrimonio, cessazione degli effetti civili del matrimonio, annullamento di matrimonio civile).
Il divorzio acquista validità di legge con l’annotazione del provvedimento giudiziale da parte dell’ufficio di Stato Civile sull’atto di matrimonio.
La sentenza di divorzio deve essere trasmessa all’Ufficiale di Stato Civile competente direttamente dalla cancelleria del Tribunale o della Corte emittente, quando sia passata in giudicato.
Le sentenze di divorzio possono esser pronunciate da Autorità straniere e pervengono all’Ufficio di Stato Civile tramite l’Autorità diplomatica Consolare o per mezzo dell’interessato.

SEPARAZIONE E DIVORZIO CONSENSUALE ASSISTITI DA UN AVVOCATO

I coniugi che vogliano raggiungere una separazione o divorzio consensuale, possono raggiungere una convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte.
Per presentare la domanda di divorzio, la separazione tra coniugi deve essere stata protratta ininterrottamente per almeno 12 mesi nella procedura di separazione personale e da 6 mesi in caso di separazione consensuale.
L’accordo raggiunto fra i coniugi viene trasmesso dagli avvocati al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di competenza, che verifica non sussistano irregolarità ed autorizza l’accordo ai fini degli adempimenti successivi.
Gli avvocati sono obbligati a trasmettere entro 10 giorni all’Ufficiale di Stato Civile competente, la copia autentica dell’accordo, unito di attestazioni e le certificazioni previste per legge, per procedere alla trascrizione ed annotazione nei registri di Stato Civile.

SEPARAZIONE E DIVORZIO CONSENSUALE ASSISTITI DALL’UFFICIALE DI STATO CIVILE

I coniugi possono concludere, assisiti dall’ufficiale di Stato Civile, presso il Comune di residenza o presso il Comune in cui si è celebrato il matrimonio, un accordo consensuale di separazione, di divorzio, di modifica delle condizioni di separazione o divorzio, con l’assistenza facoltativa di un avvocato solo se si trovino nelle seguenti condizioni:

  • non abbiano figli minori
  • in caso di figli maggiorenni, questi devono essere economicamente autosufficienti, capaci di agire, non devono essere sottoposti a tutela, curatela o amministrazione di sostegno, non devono essere portatori di handicap grave.
Per proporre la richiesta di divorzio, la separazione tra coniugi deve essere stata protratta ininterrottamente per almeno 12 mesi nella procedura di separazione giudiziale, da 6 mesi in caso di separazione consensuale.
L’accordo redatto nella sede dell’ufficiale di Stato Civile non può contenere patti di trasferimento patrimoniale produttivi di effetti traslativi di diritti reali, ma può contenere la previsione di un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico sia in sede di separazione consensuale che di richiesta congiunta di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio.
Le parti congiuntamente possono chiedere la modifica delle precedenti condizioni di separazione o divorzio, precedentemente stabilite, mentre non può essere oggetto di accordo una liquidazione in un’unica soluzione dell’assegno periodico di divorzio in quanto attribuzione patrimoniale.
La sottoscrizione prevede il pagamento di un diritto fisso.
Per avviare la procedura si deve prenotare un appuntamento con l’ufficio e compilare il modulo A per la separazione ed il modulo B per la cessazione degli effetti civile del matrimonio o lo scioglimento del matrimonio.
I coniugi, a seguito della presentazione della sottoscrizione dell'accordo di separazione o divorzio consensuale, entro 30 giorni devono confermare l'accordo con data fissata dall'ufficiale di Stato Civile. Nel caso in cui i due coniugi non adempiano all'obbligo di comparizione nella data fissata per la conferma dell'accordo, avvelandosi del diritto di ripensamento, l'accordo non risulta valido e viene dato conto nei registri di Stato Civile.
Il diritto di ripensamento non è applicabile alle dichiarazioni di modifica delle condizioni di separazioni o divorzio, che all'atto di sottoscrizione viene comunicata alla cancelleria del Tribunale presso il quale è iscritta la causa di separazione o divorzio, l'oggetto della modifica.
L'accordo concluso dai coniugi con l'ufficiale di Stato Civile produce gli effetti ed i provvedimenti giudiziali.
 

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