Regolamento per il funzionamento della Commissione di pubblico spettacolo

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO
 
Il presente regolamento, nell’ambito dei principi di autonomia organizzativa, disciplina il funzionamento e la gestione della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (CCVLPS) di cui agli artt. 141 e seguenti del R.D. 06/05/1940 n. 635, ”Regolamento del testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza”, così come modificato dall’art. 4 del D.P.R. 28/05/2001 n. 331.
 
1. La Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui agli articoli 140 e 141/bis del Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza provvede, per l’applicazione dell’art. 80 del T.U.L.P.S., a verificare la solidità e sicurezza dei locali e luoghi sede di pubblico intrattenimento e spettacolo salvo i casi in cui la relativa competenza risulta attribuita, così come previsto dall’art. 142 del precitato Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.
 
2. In particolare la Commissione Comunale provvede a:

  • esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni di quelli esistenti;
  • verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti e di indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell’interesse dell’igiene che della prevenzione degli infortuni;
  • accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e l’incolumità pubblica;
  • accertare, ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo 8 gennaio 1998 n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine dell’iscrizione nell’elenco di cui all’art. 4 della legge 18 Marzo 1968 n. 337;
  • controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all’Autorità competente gli eventuali provvedimenti.